Art. 11.
(Presidente).

      1. Il presidente:

          a) ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività;

          b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

          c) assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo entro il mese successivo;

          d) esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.

 

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      2. Lo statuto della società determina gli atti di gestione per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.
      3. Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380-bis, quinto comma, del codice civile, alternativamente, per un triennio tra i componenti di designazione statale, previsti dall'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il successivo triennio tra i componenti di designazione regionale, previsti dall'articolo 12, comma 3, lettera b).